Legge di guerra›Titolo VII
Art. 364
368 / 403Entrata in vigore dei provvedimenti emanati in applicazione della legge di guerra.
In vigore dal 30 set 1938
I provvedimenti emanati in applicazione di questa legge sono obbligatori dal momento della loro pubblicazione, salvo che da essi sia altrimenti stabilito.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Duce,
Primo Ministro Segretario di Stato:
Mussolini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-364