Legge di guerra›Titolo VI
Art. 355
Illeciti pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica.
In vigore dal 30 set 1938
Chiunque effettua, in qualsiasi modo, pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica, in violazione delle disposizioni dei capi secondo e terzo del titolo V, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata, e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.
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