Legge di neutralitàCapo I

Art. 11

Disciplina delle comunicazioni.

In vigore dal 30 set 1938
Le stazioni radioelettriche situate nel territorio dello Stato devono astenersi dal trasmettere ai belligeranti informazioni concernenti le forze militari o le operazioni militari dell'altra parte belligerante, a meno che non si tratti di notizie, che sono già di dominio pubblico. Il divieto si estende alle stazioni radioelettriche di navi o aeromobili italiani, ovunque si trovano. Le stazioni mobili radioelettriche dei belligeranti possono essere usate nel territorio dello Stato soltanto per chiedere soccorso in caso di pericolo, o per comunicare con le stazioni radioelettriche italiane per urgenti motivi di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-11

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Disciplina delle comunicazioni. (Art. 11 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo