Legge di neutralità›Capo I
Art. 11
Disciplina delle comunicazioni.
In vigore dal 30 set 1938
Le stazioni radioelettriche situate nel territorio dello Stato devono astenersi dal trasmettere ai belligeranti informazioni concernenti le forze militari o le operazioni militari dell'altra parte belligerante, a meno che non si tratti di notizie, che sono già di dominio pubblico.
Il divieto si estende alle stazioni radioelettriche di navi o aeromobili italiani, ovunque si trovano.
Le stazioni mobili radioelettriche dei belligeranti possono essere usate nel territorio dello Stato soltanto per chiedere soccorso in caso di pericolo, o per comunicare con le stazioni radioelettriche italiane per urgenti motivi di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-11