Legge di neutralitàCapo II

Art. 16

Tribunali delle prede; stazioni radioelettriche; basi navali.

In vigore dal 30 set 1938
Non è consentito ai belligeranti di costituire tribunali delle prede nel territorio dello Stato, di installarvi stazioni radioelettriche o apparecchi destinati a servire come mezzo di comunicazione tra le forze belligeranti, e di usare i porti, le rade e le acque territoriali dello Stato come basi di operazioni navali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-16

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