Legge di neutralitàCapo II

Art. 21

Contemporaneo soggiorno delle navi da guerra di opposte parti belligeranti.

In vigore dal 30 set 1938
Se navi da guerra di opposte parti belligeranti si trovano contemporaneamente in un porto o in una rada dello Stato, devono trascorrere almeno ventiquattro ore tra la partenza di navi di un belligerante e la partenza di navi dell'altro. La partenza è disposta secondo l'ordine di arrivo, salvo che per la nave arrivata prima ricorra alcuna delle circostanze in cui è ammesso il prolungamento della durata legale del soggiorno. Una nave da guerra belligerante non può lasciare il porto o la rada dello Stato, se non siano trascorse ventiquattro ore dalla partenza di una nave mercantile dell'altra parte belligerante.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-21

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