Legge di neutralitàCapo II

Art. 20

Trattamento delle navi da guerra all'inizio delle ostilità.

In vigore dal 30 set 1938
Se, all'inizio delle ostilità, una nave da guerra belligerante si trova in uno dei porti, in una delle rade o nelle acque territoriali dello Stato, deve partire entro ventiquattro ore dalla notificazione del relativo ordine da parte dell'autorità portuaria, salvo che un termine diverso sia da questa fissato, ovvero salvo che la nave si trovi nella impossibilità di partire per cause di cattivo tempo o di avaria. In ogni caso, essa deve partire prima della scadenza del termine o appena sia cessata la causa del ritardo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-20

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