Legge di neutralitàCapo II

Art. 18

Soggiorno delle navi da guerra nelle acque territoriali.

In vigore dal 30 set 1938
Le navi da guerra dei belligeranti e le navi da essi catturate non possono soggiornare, nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, più di ventiquattro ore, salvo che per causa di cattivo tempo o di avaria. In ogni caso, esse devono partire appena siano cessate le cause del ritardo. Durante il soggiorno preveduto dal comma precedente, le navi non possono alienare a titolo oneroso o gratuito gli oggetti catturati. Spetta alle autorità portuarie di vigilare sulla esecuzione delle precedenti disposizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-18

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Soggiorno delle navi da guerra nelle acque territoriali. (Art. 18 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo