Art. 9 · Commercio privato.
Legge di neutralitàCapo I

Art. 9

377 / 403

Commercio privato.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può essere vietato, in tutto o in parte: 1° il commercio di armi e di materiale bellico da parte di privati a favore degli Stati belligeranti; 2° il passaggio degli oggetti indicati nel numero precedente, attraverso il territorio dello Stato; 3° la concessione di crediti, da parte di privati, agli Stati belligeranti o ai loro istituti di credito. Gli anzidetti divieti devono essere stabiliti in modo uniforme per tutti i belligeranti. Il decreto indicato nella prima parte di questo articolo determina le pene per la violazione dei divieti preveduti dai numeri 1°, 2° e 3°.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-9