Art. 22 · Riparazioni di avarie occorse a navi da guerra.
Legge di neutralitàCapo II

Art. 22

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Riparazioni di avarie occorse a navi da guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti possono essere autorizzate dalle autorità marittime a riparare le avarie; nella misura strettamente indispensabile alla sicurezza della navigazione, e a condizione che le riparazioni non accrescano in alcun modo la potenzialità bellica della nave. Le autorità marittime constatano la natura delle riparazioni occorrenti; e queste devono essere eseguite quanto più rapidamente è possibile.
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