Art. 28

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40

In vigore dal 23 feb 1952
I sottufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità. In caso di successiva accertata reperibilità, sono reinseriti nei ruoli col proprio grado ed anzianità, anche eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento dell'eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado.
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