Art. 24
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 23 feb 1952
L'applicazione degli della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 10 e 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sospesa per gli avanzamenti relativi agli anni 1952, 1953 e 1954.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-01-18;40#art-24