Art. 24

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40

In vigore dal 23 feb 1952
L'applicazione degli della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 10 e 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sospesa per gli avanzamenti relativi agli anni 1952, 1953 e 1954.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo