Art. 9
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 23 feb 1952
I posti di organico vacanti nel grado di sottobrigadiere sono annualmente coperti con le promozioni dei militari di truppa dichiarati idonei al termine del corso d'istruzione presso la Scuola sottufficiali, a norma dei successivi articoli 10, 11 e 12 e con quelle degli appuntati idonei all'avanzamento ai sensi del successivo , nella rispettiva proporzione di diciannove ad uno e con precedenza delle prime.
In difetto di militari di truppa promovibili a norma degli articoli 10, 11 e 12, gli appuntati idonei ai sensi dell' sono promossi limitatamente ai posti loro spettanti in applicazione del precedente comma.
In mancanza di appuntati promovibili le vacanze relative sono devolute alle promozioni dei militari di truppa che abbiano frequentato il corso d'istruzione presso la Scuola sottufficiali.
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