Art. 5
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 29 dic 1970
Gli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario constano, rispettivamente, di una prova scritta e di due prove orali di cultura tecnico-professionale.
COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1970, N. 963
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Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario è devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal comandante generale e presiedute da un colonnello
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Per le prove orali potrà essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo competente in materie nautiche per esaminare i candidati del ramo mare sulla parte del programma che concerne la cultura marinaresca.
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