Art. 4
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 23 feb 1952
Agli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario sono, rispettivamente, ammessi a domanda, per non più di due volte, i marescialli capi ed i brigadieri compresi nel primo terzo del ruolo del proprio grado al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'avanzamento, che ne siano stati giudicati meritevoli dalle autorità indicate dal regolamento.
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