Art. 11
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 23 feb 1952
Possono partecipare per non più di quattro volto al concorso per l'ammissione al corso d'istruzione, presso la Scuola sottufficiali, i militari di truppa che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, contino almeno due anni di servizio effettivo nella Guardia di finanza ovvero almeno un anno se in possesso della licenza di scuola media inferiore e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-01-18;40#art-11