Art. 6
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 29 dic 1970
Conseguono l'idoneità negli esami per l'avanzamento a scelta ai rispettivi gradi superiori i marescialli capi ed i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta il punteggio minimo di dodici ventesimi, siano stati pertanto ammessi a sostenere le prove orali ed abbiano conseguito almeno quattordici ventesimi come media del punteggio della prova scritta e di quello medio delle prove orali, in ciascuna delle quali non dovranno però aver riportato un punto inferiore a dieci ventesimi.
Conseguono l'idoneità esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore i marescialli capi che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova, orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.
COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1970, N. 963
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