Art. 1
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 29 dic 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta per esami.
La promozione a maresciallo maggiore è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado
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