Art. 2
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 29 dic 1970
I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianità mediante appositi esperimenti e per due terzi a scelta per esami.
Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario constano di una prova scritta e di una prova orale di cultura tecnico-professionale.
La commissione cui è devoluto il giudizio sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario è nominata dal comandante generale ed è composta da un colonnello, presidente, da due ufficiali superiori, membri, e da un capitano, con funzioni di segretario.
Conseguono l'idoneità negli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.
Sono esentati dagli esperimenti i brigadieri che abbiano partecipato agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario ed abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti.
La promozione a maresciallo ordinario è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità che contino almeno tre anni di grado ed a quelli giudicati idonei all'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado
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