Art. 3
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 23 feb 1952
I marescialli capi ed i brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità od a quello a scelta sono iscritti, in ordine di anzianità, in distinti quadri di avanzamento annuali.
Le promozioni sono conferite, in ciascun anno, alternativamente agli iscritti nei due quadri, con precedenza degli idonei all'avanzamento ad anzianità e nelle proporzioni fissate dagli articoli precedenti.
In mancanza di promovibili a scelta, i posti vacanti sono tutti devoluti, in ciascun anno, agli iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità.
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