Art. 12
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 23 feb 1952
I militari di truppa del contingente del ramo mare, che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali o presso le Scuole del C.E.M.M. della Marina militare o presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, possono essere ammessi, nei limiti massimi di un quinto dei posti disponibili per il contingente stesso, a frequentare il corso di istruzione presso la Scuola sottufficiali con esonero dal concorso relativo.
I posti disponibili sono assegnati a coloro che abbiano conseguito il brevetto di motorista navale con un maggior punteggio di merito ovvero a parità di punteggio, ai militari di maggior grado od anzianità di servizio.
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