Art. 15

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40

In vigore dal 23 feb 1952
Ai finanzieri che contino almeno nove anni di servizio può essere conferita la qualifica di "finanziere scelto", su proposta delle autorità di grado incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento. Per la determinazione dell'anzianità di servizio dei finanzieri da proporre per il conferimento della qualifica, il periodo di tempo eventualmente trascorso alle armi in altre Forze armate è computato per metà, trascurando le frazioni di giorno. Su proposta delle autorità di grado incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento, può ordinarsi la perdita della qualifica per gravi mancanze o per abituale cattiva condotta.
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