Art. 14
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 23 feb 1952
Gli appuntati sono tratti in ordine di anzianità e nei limiti dei posti vacanti nell'organico relativo, dai finanzieri che, giudicati idonei ed iscritti in apposito quadro di avanzamento, abbiano compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado.
A favore dei finanzieri che contando già tre anni di grado, ai fini dell'anzianità utile per l'avanzamento, viene commutato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre Forze armate dello Stato, in ragione però della metà della sua durata complessiva trascurando le frazioni di giorno.
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