Art. 20

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40

In vigore dal 23 feb 1952
I sottufficiali e militari di truppa della forza in congedo possono essere presi in esame per l'avanzamento solo se siano trascorsi sei luci dal loro richiamo o trattenimento in servizio nel Corpo. Si applicano all'avanzamento stesso le norme in vigore per i parigrado del servizio permanente con le deroghe seguenti: gli avanzamenti hanno luogo esclusivamente ad anzianità, prescindendo dai requisiti di comando e di servizio; le promozioni sono conferite con la stessa decorrenza delle promozioni ad anzianità dei parigrado del servizio permanente che abbiano uguale anzianità di grado. A tale effetto è considerata anzianità di grado per i sottufficiali e i militari di truppa della forza in congedo il periodo di effettivo servizio nel Corpo da essi prestato nel grado stesso, compreso quello eventualmente trascorso in servizio permanente.
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