Art. 22
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 23 feb 1952
L' della legge 7 giugno 1937, n. 913, è sostituito dal seguente:
"I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunciati dalle autorità gerarchiche o dalle commissioni di ufficiali del Corpo che saranno determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità che saranno stabilite dal regolamento stesso".
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