Art. 29

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40

In vigore dal 23 feb 1952
Le norme stabilite per l'avanzamento dall' della legge 7 giugno 1937, n. 913, e dall' della presente sono da osservarsi anche: per la dispensa dal servizio dei sottufficiali e militari di truppa; per il collocamento a riposo d'autorità dei sottufficiali ai sensi dell' della legge 18 aprile 1940, n. 559.
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