Art. 25
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40
In vigore dal 23 feb 1952
Sono abrogati gli della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e gli articoli 10 e 11 della legge 4 agosto 1942, n. 915, nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.
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