Art. 19

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40

In vigore dal 23 feb 1952
Per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nei ruoli del servizio sedentario si applicano le norme in vigore per i parigrado del servizio ordinario, con le deroghe seguenti: per l'idoneità all'avanzamento, non si richiede la incondizionata idoneità fisica a tutti i servizi del Corpo, ma è sufficiente che il sottufficiale sia idoneo ai disimpegnare le speciali funzioni del servizio sedentario; gli avanzamenti a maresciallo maggiore ed a maresciallo ordinario si effettuano esclusivamente ad anzianità e prescindendo dai requisiti di comando e di servizio; il sottufficiale idoneo all'avanzamento non può essere promosso prima della data in cui avrebbe conseguito lo stesso grado ad anzianità nel servizio ordinario; nel caso che si trovino a concorrere marescialli capi del servizio sedentario in turno di promozione e marescialli maggiori del servizio ordinario aspiranti al passaggio nel ruolo dei sedentari, i posti vacanti nel grado di maresciallo maggiore sono devoluti alternativamente prima all'ammissione di un maresciallo maggiore proveniente dal servizio ordinario e poi alla promozione di un maresciallo capo del servizio sedentario.
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LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40 (Art. 19 Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo