Art. 19 · LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40

Art. 19

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40

In vigore dal 23 feb 1952
Per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nei ruoli del servizio sedentario si applicano le norme in vigore per i parigrado del servizio ordinario, con le deroghe seguenti: per l'idoneità all'avanzamento, non si richiede la incondizionata idoneità fisica a tutti i servizi del Corpo, ma è sufficiente che il sottufficiale sia idoneo ai disimpegnare le speciali funzioni del servizio sedentario; gli avanzamenti a maresciallo maggiore ed a maresciallo ordinario si effettuano esclusivamente ad anzianità e prescindendo dai requisiti di comando e di servizio; il sottufficiale idoneo all'avanzamento non può essere promosso prima della data in cui avrebbe conseguito lo stesso grado ad anzianità nel servizio ordinario; nel caso che si trovino a concorrere marescialli capi del servizio sedentario in turno di promozione e marescialli maggiori del servizio ordinario aspiranti al passaggio nel ruolo dei sedentari, i posti vacanti nel grado di maresciallo maggiore sono devoluti alternativamente prima all'ammissione di un maresciallo maggiore proveniente dal servizio ordinario e poi alla promozione di un maresciallo capo del servizio sedentario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40#art-19