Art. 2
In vigore dal 29 apr 1952
Per i beni, diritti ed interessi dei quali il Giappone e le persone fisiche e giuridiche giapponesi siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente decreto e non assoggettati, per qualsivoglia ragione, alle misure previste dal regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, ferma restando la facoltà stabilita dall', n. 2, della legge 16 dicembre 1940, n. 1902, e salvi gli obblighi derivanti dall'art. 18 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-20;355#art-2