Art. 1
In vigore dal 29 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Nei confronti del Giappone e delle persone fisiche e giuridiche giapponesi cessano di avere applicazione, per la parte in cui conservino ancora efficacia e salvo quanto disposto dall'articolo seguente, le disposizioni del testo della legge di guerra, approvato col regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e le successive modificazioni ed aggiunte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-20;355#art-1