Art. 1

In vigore dal 29 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 8 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Nei confronti del Giappone e delle persone fisiche e giuridiche giapponesi cessano di avere applicazione, per la parte in cui conservino ancora efficacia e salvo quanto disposto dall'articolo seguente, le disposizioni del testo della legge di guerra, approvato col regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e le successive modificazioni ed aggiunte.
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Art. 1 Cessazione dell'applicazione delle disposizioni del testo della legge — Testo vigente | Portale Normativo