Art. 1

In vigore dal 22 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 8 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Nei confronti della Germania e delle persone fisiche e giuridiche tedesche cessano di avere applicazione per la parte in cui conservino ancora efficacia e salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le disposizioni del testo della legge di guerra, approvato col regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e le successive modificazioni ed aggiunte. La Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche avranno la piena disponibilità dei beni, diritti ed interessi dei quali siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie a partire dal 16 settembre 1947, data dell'entrata in vigore del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.
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