Art. 2

In vigore dal 22 lug 1951
Restano fermi gli obblighi particolari che l'Italia ha assunto in base al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, ed al Memorandum d'intesa in merito ai beni tedeschi in Italia firmato a Washington tra la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti di America e l'Italia il 14 agosto 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-07;491#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo