Art. 3
In vigore dal 22 lug 1951
Per i beni, diritti ed interessi dei quali la Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie anteriormente al 16 settembre 1947, e non contemplati dal predetto Memorandum d'intesa continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, ferma restando la facoltà stabilita dall', n. 2, della legge 16 dicembre 1940, n. 1902.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-07;491#art-3