titolo IDisposizioni generali.
capo IDELLA LEGGE DI GUERRA, IN GENERALE,
capo IIDella dichiarazione e della cessazione
sezione 1aDisposizioni generali.
capo IIIDella zona delle operazioni
sezione 1aDelle navi e delle merci nemiche o neutrali.
capo IVDei poteri del governo relativamente ai mezzi
sezione 1aDei parlamentari.
titolo IIDelle operazioni belliche.
capo IDei belligeranti.
sezione 1aDei legittimi belligeranti.
sezione 2aDello spionaggio di guerra.
paragrafo 2e per la sospensione d'armi.
capo VDisposizioni per la salvaguardia e per il salvacondotto.
capo VIDei feriti, malati e prigionieri di guerra.
sezione laDel trattamento dei feriti e dei malati.
capo VIIDisposizioni relative agli atti giuridici dei militari
sezione 3aDi altri atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni.
sezione 4Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.
capo VIIIDei termini di prescrizione e di decadenza
titolo IIIDisposizioni speciali per la guerra marittima.
capo IDisposizioni generali.
sezione 4aDell'assistenza ostile.
sezione 5aDella visita delle navi.
sezione 6aDella cattura e della distruzione di navi mercantili.
sezione 7aDel trattamento degli equipaggi e dei passeggeri.
sezione 8aDella corrispondenza postale.
sezione 9aDel risarcimento dei danni.
sezione 10aDel giudizio delle prede.