LEGGE·n. 762·11 dicembre 1985

Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.

Vigente dal 27 dicembre 1985 148 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta online

Indice

compilazione protocolloProtocollo
Art. 50Definizione delle persone civili e della popolazione civileArt. 51Protezione della popolazione civileArt. 52Protezione generale dei beni di carattere civileArt. 53Protezione dei beni culturali e dei luoghi di cultoArt. 54Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civileArt. 55Protezione dell'ambiente naturaleArt. 56Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericoloseArt. 57Precauzione negli attacchiArt. 58Precauzioni contro gli effetti degli attacchiArt. 59Località non difeseArt. 60Zone smilitarizzateArt. 61Definizione e campo di applicazioneArt. 62Protezione generaleArt. 63Protezione civile nei territori occupatiArt. 64Organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e organismi internazionali di coordinamentoArt. 65Cessazione della protezioneArt. 66IdentificazioneArt. 67Membri delle forze armate e unità militari assegnati agli organismi di protezione civileArt. 76Protezione delle donneArt. 77Protezione dei fanciulliArt. 78Sgombero dei fanciulliArt. 79Misure di protezione dei giornalisti
titolo IDisposizioni generali
Art. 1Principi generali e campo di applicazioneArt. 2DefinizioniArt. 3Inizio e fine dell'applicazioneArt. 4Statuto giuridico delle Parti in conflittoArt. 5Designazione delle Potenze protettrici e del loro sostitutoArt. 6Personale qualificatoArt. 7Riunioni
titolo IIFeriti, malati e naufraghi
Art. 8TerminologiaArt. 9Campo d'applicazioneArt. 10Protezione e cureArt. 11Protezione della personaArt. 12Protezione delle unità sanitarieArt. 13Cessazione della protezione delle unità sanitarie civiliArt. 14Limitazioni alla requisizione di unità sanitarie civiliArt. 15Protezione del personale sanitario e religioso civileArt. 16Protezione generale della missione medicaArt. 17Ruolo della popolazione civile e delle società di soccorsoArt. 18IdentificazioneArt. 19Stati neutrali e altri Stati che non sono Parti in conflittoArt. 20Divieto delle rappresaglie
sezione IITrasporti sanitari
Art. 21Veicoli sanitariArt. 22Navi-ospedale e imbarcazioni costiere di salvataggioArt. 23Altre navi e imbarcazioni sanitarieArt. 24Protezione degli aeromobili sanitariArt. 25Aeromobili sanitari nelle zone non dominate dalla Parte avversariaArt. 26Aeromobili sanitari nelle zone contatto o similariArt. 27Aeromobili sanitari nelle zone dominate dalla Parte avversariaArt. 28Restrizioni all'impiego degli aeromobili sanitariArt. 29Notifiche e accordi concernenti gli aeromobili sanitariArt. 30Atterraggio e ispezione degli aeromobili sanitariArt. 31Stati neutrali o altri Stati che non sono Parti in conflittoArt. 43Forze armateArt. 44Combattenti e prigionieri di guerraArt. 45Protezione delle persone che hanno preso parte alle ostilitàArt. 46SpieArt. 47MercenariArt. 68Campo di applicazioneArt. 69Bisogni essenziali nei territori occupatiArt. 70Azioni di soccorsoArt. 71Personale che partecipa alle azioni di soccorsoArt. 85Repressione delle infrazioni al presente ProtocolloArt. 86OmissioniArt. 88Assistenza giudiziaria in materia penaleArt. 89CooperazioneArt. 90Commissione internazionale di accertamento dei fattiArt. 91Responsabilità
sezione IIIPersone disperse e decedute
Art. 32Principio generaleArt. 33Persone disperseArt. 34Resti delle persone deceduteArt. 72Campo di applicazioneArt. 73Rifugiati e apolidiArt. 74Riunione delle famiglie diviseArt. 75Garanzie fondamentali
titolo IIIMetodi e mezzi di guerra Statuto di combattente e di prigioniero di guerra
Art. 35Regole fondamentaliArt. 36Nuove armiArt. 37Divieto della perfidiaArt. 38Emblemi riconosciutiArt. 39Segni di nazionalitàArt. 40QuartiereArt. 41Salvaguardia del nemico fuori combattimentoArt. 42Persone a bordo di aeromobili
titolo IVPopolazione civile
Art. 48Regola fondamentaleArt. 49Definizione degli attacchi e campo di applicazione
titolo VEsecuzione delle Convenzioni e del presente Protocollo
Art. 80Misure esecutiveArt. 81Attività della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanitarieArt. 82Consiglieri giuridici nelle forze armateArt. 83DiffusioneArt. 84Leggi di applicazione
titolo VIDisposizioni finali
Art. 92FirmaArt. 93RatificaArt. 94AdesioneArt. 95Entrata in vigoreArt. 96Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore del presente ProtocolloArt. 97EmendamentiArt. 98Revisione dell'Allegato IArt. 99DenunziaArt. 100NotificheArt. 101RegistrazioneArt. 102Testi autentici
compilazione allegato-iAllegato I
Art. 1Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e permanenteArt. 2Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e temporaneoArt. 3Forma e naturaArt. 4UsoArt. 5Uso facoltativoArt. 6Segnale luminosoArt. 7Segnale radioArt. 8Identificazione mediante mezzi elettroniciArt. 9RadiocomunicazioniArt. 10Utilizzazione dei codici internazionaliArt. 11Altri mezzi di comunicazioneArt. 12Piani di voloArt. 13Segnali e procedure per l'intercettazione degli aeromobili sanitariArt. 14Carta d'identitàArt. 15Segno distintivo internazionaleArt. 16Segno speciale internazionale
compilazione allegato-iiAllegato II
titolo ICampo d'applicazione
Art. 1Campo di applicazione materialeArt. 2Campo di applicazione personaleArt. 3Non intervento
titolo IITrattamento umano
Art. 4Garanzie fondamentaliArt. 5Persone private della libertàArt. 6Azione penale
titolo IIIFeriti, malati e naufraghi
Art. 7Protezione e cureArt. 8RicercheArt. 9Protezione del personale sanitario e religiosoArt. 10Protezione generale della missione medicaArt. 11Protezione delle unità e mezzi di trasporto sanitariArt. 12Segno distintivo
titolo IVPopolazione civile
Art. 13Protezione della popolazione civileArt. 14Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civileArt. 15Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericoloseArt. 16Protezione dei beni culturali e dei luoghi di cultoArt. 17Divieto del trasferimento forzato di persone civiliArt. 18Società di soccorso e azioni di soccorso
titolo VDisposizioni finali
Art. 19DiffusioneArt. 20FirmaArt. 21RatificaArt. 22AdesioneArt. 23Entrata in vigoreArt. 24EmendamentiArt. 25DenunziaArt. 26NotificheArt. 27RegistrazioneArt. 28Testi autentici
Vedi indice completo
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo