Allegato II›Titolo III
Art. 10
Protezione generale della missione medica
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione generale della missione medica
1. Nessuno sarà punito per avere esercitato una attività di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano stati le circostanze o i beneficiari dell'attività stessa.
2. Le persone che esercitano una attività di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o effettuare lavori contrari alla deontologia o ad altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni del presente Protocollo, nè ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole o disposizioni.
3. Gli obblighi professionali delle persone che esercitano attività di carattere medico nei riguardi delle informazioni da esse eventualmente acquisite sui feriti e sui malati da esse curati, dovranno essere rispettati, fatta salva la legislazione nazionale.
4. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna persona che esercita attività di carattere medico potrà essere in qualunque modo oggetto di sanzioni per aver rifiutato od omesso di dare informazioni concernenti i feriti e i malati che essa ha avuto in cura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-10-2