Allegato IITitolo III

Art. 10

Protezione generale della missione medica

In vigore dal 28 dic 1985
Protezione generale della missione medica 1. Nessuno sarà punito per avere esercitato una attività di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano stati le circostanze o i beneficiari dell'attività stessa. 2. Le persone che esercitano una attività di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o effettuare lavori contrari alla deontologia o ad altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni del presente Protocollo, nè ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole o disposizioni. 3. Gli obblighi professionali delle persone che esercitano attività di carattere medico nei riguardi delle informazioni da esse eventualmente acquisite sui feriti e sui malati da esse curati, dovranno essere rispettati, fatta salva la legislazione nazionale. 4. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna persona che esercita attività di carattere medico potrà essere in qualunque modo oggetto di sanzioni per aver rifiutato od omesso di dare informazioni concernenti i feriti e i malati che essa ha avuto in cura.
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Protezione generale della missione medica (Art. 10 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo