Allegato IITitolo III

Art. 11

Protezione delle unità e mezzi di trasporto sanitari

In vigore dal 28 dic 1985
Protezione delle unità e mezzi di trasporto sanitari 1. Le unità e mezzi di trasporto sanitari saranno rispettati e protetti in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi. 2. La protezione dovuta alle unità e mezzi di trasporto sanitari potrà cessare solo nel caso in cui essi siano utilizzati per commettere atti ostili, al di fuori della loro funzione umanitaria. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, quando occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-11-2

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