Allegato II›Titolo III
Art. 7
Protezione e cure
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione e cure
1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o no preso parte al conflitto armato, saranno rispettati e protetti.
2. Essi saranno trattati, in ogni circostanza, con umanità e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Non sarà fatta tra di essi alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.
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