Allegato IITitolo III

Art. 9

Protezione del personale sanitario e religioso

In vigore dal 28 dic 1985
Protezione del personale sanitario e religioso 1. Il personale sanitario e religioso sarà rispettato e protetto. Riceverà tutto l'aiuto possibile nell'esercizio delle sue funzioni, e non sarà costretto ad attività incompatibili con la sua missione umanitaria. 2. Non si dovrà esigere dal personale sanitario che la sua missione si compia con priorità a favore di chicchessia, salvo che per motivi di carattere medico.
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