Allegato II›Titolo III
Art. 9
126 / 145Protezione del personale sanitario e religioso
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione del personale sanitario e religioso
1. Il personale sanitario e religioso sarà rispettato e protetto.
Riceverà tutto l'aiuto possibile nell'esercizio delle sue funzioni, e non sarà costretto ad attività incompatibili con la sua missione umanitaria.
2. Non si dovrà esigere dal personale sanitario che la sua missione si compia con priorità a favore di chicchessia, salvo che per motivi di carattere medico.
Storico versioni
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