Protocollo›Titolo II
Art. 9
Campo d'applicazione
In vigore dal 28 dic 1985
Campo d'applicazione
1. Il presente Titolo, le cui disposizioni hanno lo scopo di migliorare la sorte dei feriti, malati e naufraghi, si applicherà a tutti coloro che sono colpiti da una delle situazioni previste nell', senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo.
2. Le disposizioni pertinenti degli della I Convenzione si applicheranno alle unità e mezzi di trasporto sanitario permanenti (salvo le navi-ospedale, alle quali si applica l' della II Convenzione), nonché al rispettivo personale, messi a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari:
a) da uno Stato neutrale o da altro Stato non Parte nel conflitto;
b) da una società di soccorso riconosciuta e autorizzata da detto Stato;
c) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-9