ProtocolloTitolo II

Art. 9

Campo d'applicazione

In vigore dal 28 dic 1985
Campo d'applicazione 1. Il presente Titolo, le cui disposizioni hanno lo scopo di migliorare la sorte dei feriti, malati e naufraghi, si applicherà a tutti coloro che sono colpiti da una delle situazioni previste nell', senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo. 2. Le disposizioni pertinenti degli della I Convenzione si applicheranno alle unità e mezzi di trasporto sanitario permanenti (salvo le navi-ospedale, alle quali si applica l' della II Convenzione), nonché al rispettivo personale, messi a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari: a) da uno Stato neutrale o da altro Stato non Parte nel conflitto; b) da una società di soccorso riconosciuta e autorizzata da detto Stato; c) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo