ProtocolloTitolo II

Art. 14

Limitazioni alla requisizione di unità sanitarie civili

In vigore dal 28 dic 1985
Limitazioni alla requisizione di unità sanitarie civili 1. La Potenza occupante ha il dovere di assicurare che le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile continuino ad essere soddisfatte nel territorio occupato. 2. Di conseguenza, la Potenza occupante non potrà requisire le unità sanitarie civili, il loro equipaggiamento, il loro materiale o il loro personale fino a che detti mezzi siano necessari per soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, e per assicurare la continuità del trattamento dei feriti e dei malati già in cura. 3. La Potenza occupante potrà requisire i mezzi sopra indicati purchè continui ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 2, e alle seguenti condizioni particolari: a) che i mezzi siano necessari per assicurare un trattamento medico immediato e adeguato ai feriti e ai malati delle forze armate della Potenza occupante o dei prigionieri di guerra; b) che la requisizione non ecceda il periodo di tempo in cui tale necessità sussiste; e c) che disposizioni immediate siano prese affinché le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, nonché quelle dei feriti e dei malati in cura colpiti dalla requisizione, continuino ad essere soddisfatte.
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Limitazioni alla requisizione di unità sanitarie civili (Art. 14 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo