Protocollo›Titolo II
Art. 15
Protezione del personale sanitario e religioso civile
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione del personale sanitario e religioso civile
1. Il personale sanitario civile sarà rispettato e protetto.
2. In caso di bisogno, ogni assistenza possibile sarà fornita al personale sanitario civile nelle zone in cui i servizi sanitari civili siano disorganizzati a causa dell'attività bellica.
3. La Potenza occupante fornirà ogni assistenza al personale sanitario civile nei territori occupati, affinché possa assolvere nel miglior modo la sua missione umanitaria. La Potenza occupante non potrà esigere da detto personale che tale missione si compia con priorità a favore di chicchessia, salvo che per motivi sanitari.
Detto personale non sarà costretto ad attività incompatibili con la sua missione umanitaria.
4. Il personale sanitario civile potrà recarsi in qualsiasi luogo ove i suoi servigi siano indispensabili, con riserva delle misure di controllo e di sicurezza che la Parte in conflitto interessata ritenesse necessarie.
5. Il personale religioso civile sarà rispettato e protetto. Sono ad esso applicabili le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative alla protezione e all'identificazione del personale sanitario.
Storico versioni
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