ProtocolloTitolo II

Art. 15

Protezione del personale sanitario e religioso civile

In vigore dal 28 dic 1985
Protezione del personale sanitario e religioso civile 1. Il personale sanitario civile sarà rispettato e protetto. 2. In caso di bisogno, ogni assistenza possibile sarà fornita al personale sanitario civile nelle zone in cui i servizi sanitari civili siano disorganizzati a causa dell'attività bellica. 3. La Potenza occupante fornirà ogni assistenza al personale sanitario civile nei territori occupati, affinché possa assolvere nel miglior modo la sua missione umanitaria. La Potenza occupante non potrà esigere da detto personale che tale missione si compia con priorità a favore di chicchessia, salvo che per motivi sanitari. Detto personale non sarà costretto ad attività incompatibili con la sua missione umanitaria. 4. Il personale sanitario civile potrà recarsi in qualsiasi luogo ove i suoi servigi siano indispensabili, con riserva delle misure di controllo e di sicurezza che la Parte in conflitto interessata ritenesse necessarie. 5. Il personale religioso civile sarà rispettato e protetto. Sono ad esso applicabili le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative alla protezione e all'identificazione del personale sanitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Protezione del personale sanitario e religioso civile (Art. 15 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo