ProtocolloTitolo II

Art. 20

Divieto delle rappresaglie

In vigore dal 28 dic 1985
Divieto delle rappresaglie Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dal presente Titolo sono vietate.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-20

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Divieto delle rappresaglie (Art. 20 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo