Protocollo›Titolo II
Art. 20
Divieto delle rappresaglie
In vigore dal 28 dic 1985
Divieto delle rappresaglie
Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dal presente Titolo sono vietate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-20