Protocollo›Sez. II
Art. 23
Altre navi e imbarcazioni sanitarie
In vigore dal 28 dic 1985
Altre navi e imbarcazioni sanitarie
1. Le navi e imbarcazioni sanitarie diverse da quelle indicate nell' del presente Protocollo e nell' della II Convenzione saranno, sia in mare che in altre acque, rispettate e protette nel modo previsto per le unità sanitarie mobili dalle Convenzioni e dal presente Protocollo. Dato che tale protezione può essere efficace solo se risulta possibile identificarle e riconoscerle come navi o imbarcazioni sanitarie, tali navi dovrebbero portare il segno distintivo e conformarsi al massimo possibile alle disposizioni dell', secondo comma, della II Convenzione.
2. Le navi e imbarcazioni indicate nel paragrafo 1 resteranno soggette al diritto bellico. L'ordine di fermarsi, di allontanarsi o di prendere una determinata rotta potrà essere loro impartito da qualsiasi nave da guerra navigante in superficie che sia in grado di far eseguire l'ordine immediatamente, ed esse dovranno obbedire a qualsiasi ordine del genere. Tali navi e imbarcazioni non potranno essere distolte dalla loro missione sanitaria in nessun altro modo fino a che saranno necessarie per i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo di esse.
3. La protezione prevista nel paragrafo 1 cesserà soltanto alle condizioni enunciate negli della II Convenzione.
Qualsiasi rifiuto di obbedire a un ordine dato conformemente al paragrafo 2 costituirà un atto dannoso per il nemico ai sensi dell' della II Convenzione.
4. Una Parte in conflitto potrà notificare a una Parte avversaria, con il maggior anticipo possibile rispetto alla partenza, il nome, le caratteristiche, l'ora prevista di partenza, la rotta e la velocità presunta della nave o dell'imbarcazione sanitaria, in particolare nel caso si tratti di navi di più di 2000 tonnellate lorde, e potrà comunicare tutte le altre informazioni atte a facilitarne l'identificazione e il riconoscimento. La parte avversaria dovrà accusare ricevuta di tali informazioni.
5. Le disposizioni dell' della II Convenzione si applicheranno al personale sanitario e religioso di dette navi e imbarcazioni.
6. Le disposizioni pertinenti della II Convenzione si applicheranno ai feriti, malati e naufraghi appartenenti alle categorie indicate nell' della II Convenzione e nell' del presente Protocollo, che si trovano a bordo di dette navi e imbarcazioni sanitarie. I feriti, malati e naufraghi civili che non appartengono a nessuna delle categorie citate nell' della II Convenzione non potranno, se si trovano in mare, essere consegnati ad una Parte che non sia la loro, nè essere obbligati a lasciare dette navi o imbarcazioni; se, tuttavia, si trovano in potere di una Parte in conflitto che non è la loro, saranno protetti dalla IV Convenzione e dal presente Protocollo.
Storico versioni
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