ProtocolloTitolo III

Art. 38

Emblemi riconosciuti

In vigore dal 28 dic 1985
Emblemi riconosciuti 1. Vietato di fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, o di altri emblemi, segni o segnali stabiliti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo del pari vietato di fare deliberatamente uso indebito, in un conflitto armato, di altri emblemi, segni o segnali protettori riconosciuti in campo internazionale, inclusi la bandiera di parlamentare e l'emblema protettore dei beni culturali. 2. È vietato di fare uso dell'emblema distintivo delle Nazioni Unite fuori dei casi in cui l'uso sia autorizzato da detta Organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-38

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Emblemi riconosciuti (Art. 38 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo