ProtocolloTitolo III

Art. 37

Divieto della perfidia

In vigore dal 28 dic 1985
Divieto della perfidia 1. È vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile, nei conflitti armati. Sono esempi di perfidia gli atti seguenti: a) simulare l'intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di parlamentare, o simulare la resa; b) simulare una incapacità dovuta a ferite o malattia; c) simulare di avere lo statuto di civile o di non combattente; d) simulare di avere uno statuto protetto facendo uso di segni, emblemi o uniformi delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto. 2. Gli stratagemmi di guerra non sono vietati. Costituiscono stratagemmi di guerra gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore un avversario, o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, e che, non facendo appello alla buona fede dell'avversario circa la protezione prevista da detto diritto, non sono perfidi. Sono esempi di stratagemmi di guerra gli atti seguenti: mascheramenti, inganni, operazioni simulate e false informazioni.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-37

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Divieto della perfidia (Art. 37 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo