Protocollo›Titolo III
Art. 37
78 / 145Divieto della perfidia
In vigore dal 28 dic 1985
Divieto della perfidia
1. È vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile, nei conflitti armati. Sono esempi di perfidia gli atti seguenti:
a) simulare l'intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di parlamentare, o simulare la resa;
b) simulare una incapacità dovuta a ferite o malattia;
c) simulare di avere lo statuto di civile o di non combattente;
d) simulare di avere uno statuto protetto facendo uso di segni, emblemi o uniformi delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto.
2. Gli stratagemmi di guerra non sono vietati. Costituiscono stratagemmi di guerra gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore un avversario, o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, e che, non facendo appello alla buona fede dell'avversario circa la protezione prevista da detto diritto, non sono perfidi. Sono esempi di stratagemmi di guerra gli atti seguenti:
mascheramenti, inganni, operazioni simulate e false informazioni.
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