Protocollo›Sez. III
Art. 34
Resti delle persone decedute
In vigore dal 28 dic 1985
Resti delle persone decedute
1. I resti delle persone decedute per cause connesse con l'occupazione, o nel corso di una detenzione derivante dall'occupazione o dalle ostilità; e quelli delle persone che non erano cittadini del paese nel quale sono decedute a causa delle ostilità, debbono essere rispettati, e le tombe di tutte le dette persone saranno rispettate, curate e contrassegnate come previsto nell'articolo 130 della IV Convenzione, sempre che non rientrino in un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo.
2. Non appena le circostanze e le relazioni fra le Parti avversarie lo permettono, le Alte Parti contraenti sul cui territorio sono situate le tombe e, all'occorrenza, altri luoghi in cui si trovano i resti delle persone decedute a causa delle ostilità, durante l'occupazione o nel corso di una detenzione, concluderanno accordi volti:
a) a facilitare l'accesso alle tombe dei membri delle famiglie delle persone decedute, e dei rappresentati dei servizi ufficiali di censimento delle tombe, e a stabilire le disposizioni di ordine pratico per detto accesso;
b) ad assicurare in permanenza la protezione e la manutenzione di dette tombe;
c) a facilitare il ritorno dei resti delle persone decedute e dei loro effetti personali nel paese di origine, su richiesta di detto paese o su richiesta della famiglia, salvo che vi si opponga il paese stesso.
3. In mancanza degli accordi previsti nel paragrafo 2 b o c, e se il paese d'origine delle dette persone decedute non è disposto ad assicurare la manutenzione di tali tombe a proprie spese, l'Alta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe stesse potrà offrire facilitazioni per il ritorno dei resti nel paese di origine. Se una tale offerta non sia stata accettata cinque anni dopo essere stata fatta, l'Alta Parte contraente potrà, dopo aver debitamente informato il paese d'origine, applicare le disposizioni previste dalla propria legislazione in materia di cimiteri e di tombe.
4. L'Alta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe indicate nel presente articolo, è autorizzata a esumare i resti unicamente:
a) alle condizioni definite nei paragrafi 2 c e 3; o
b) quando l'esumazione si impone per motivi di pubblica necessità, inclusi i casi di necessità sanitaria e di indagini, nel qual caso l'Alta Parte contraente dovrà, in ogni momento, trattare i resti delle persone decedute con rispetto ed informare il paese d'origine della sua intenzione di esumarli, fornendo precisazioni sul luogo previsto per la nuova inumazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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