Protocollo›Sez. II
Art. 29
Notifiche e accordi concernenti gli aeromobili sanitari
In vigore dal 28 dic 1985
Notifiche e accordi concernenti gli aeromobili sanitari
1. Le notifiche indicate nell' e le richieste di accordo preventivo indicate negli paragrafo 4 e 31 dovranno indicare il numero previsto di aeromobili sanitari, i loro piani di volo e i loro mezzi di identificazione; con tali notifiche si dovrà intendere che ciascun volo sarà effettuato conformemente alle disposizioni dell'.
2. La Parte che riceve una notifica fatta in virtù dell' dovrà accusarne ricevuta senza indugio.
3. La Parte che riceve una richiesta di accordo preventivo conformemente sia agli o 31, sia all' paragrafo 4, dovrà notificare il più rapidamente possibile alla Parte richiedente:
a) o l'accettazione della richiesta;
b) o il rigetto della richiesta;
c) o una proposta ragionevole alternativa alla richiesta. Essa potrà anche proporre di vietare o di limitare altri voli nella zona durante il periodo considerato. Se la Parte che ha presentito la richiesta accetta le controproposte, essa dovrà notificare all'altra Parte il proprio accordo.
4. Le parti prenderanno le misure necessarie affinché sia possibile fare dette notifiche e concludere detti accordi in modo rapido.
5. Le Parti prenderanno anche le misure necessarie affinché il contenuto di dette notifiche e di detti accordi sia diffuso rapidamente alle unità militari interessate, e queste siano istruite circa i mezzi di identificazione che saranno usati dagli aeromobili sanitari in questione.
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